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<p style="text-align: justify"><br> <span style="background-color: initial">Alessandro Di Battista torna su uno dei <a href=" target="_blank" rel="regolamento di dublino giorgia meloni noopener">temi recentemente più discussi</a> dai nostri politici, il Regolamento di Dublino, oggetto di tanta polemica e <a href=" target="_blank" rel="renzi regolamento dublino noopener">“dita puntate”</a> nel panorama politico nazionale.</span><br></p><br><p style="text-align: justify"><br> <strong>Trattato, Convenzione, o Regolamento?</strong><br></p><br><p style="text-align: justify"><br> Prima di verificare che la cronologia presentata dall’esponente del Movimento 5 Stelle sia corretta, facciamo un po’ d’ordine per chiarire una volta per tutte la terminologia corretta.<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> Di Battista parla prima di trattato, poi di regolamento e poi di convenzione. Iniziamo affermando che non esiste un “trattato” di Dublino, ma piuttosto una Convenzione di Dublino, che risale al 1990, a cui si sono aggiunte due versioni di un regolamento, che risalgono rispettivamente al 2003 ed il 2013.<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> “Trattato” e “regolamento” non sono la stessa cosa. Come spiega la pagina web dell’Unione Europea, un <a href=" rel="definizione trattato unione europea noopener" target="_blank">trattato</a> dell’Unione è un <em>accordo</em> vincolante tra i Paesi membri dell’Ue che definisce gli obiettivi dell’Unione, le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l’adozione delle decisioni e le relazioni tra l’Ue e i suoi Paesi membri. Conformemente ai trattati, le istituzioni europee possono adottare atti legislativi ai quali i Paesi membri devono dare attuazione. Uno di questi atti legislativi potrebbe essere, per esempio, una direttiva o un <a href=" rel="definizione regolamento unione europea noopener" target="_blank">regolamento</a>. Quest’ultimo è infatti un <em>atto legislativo</em> vincolante che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione.<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> La Convenzione di Dublino, che risale ai tempi in cui l’Unione Europea era ancora la “<a href=" rel="storia unione europea comunita' noopener" target="_blank">Comunità Europea</a>“,<span style="background-color: initial"> è stata sostituita dal Regolamento di Dublino del 2003. </span><br></p><br><p style="text-align: justify"><br> <strong>Cosa dice il testo del regolamento? </strong><br></p><br><p style="text-align: justify"><br> Il <a href=" target="_blank" rel="regolamento di dublino 2003 noopener">Regolamento di Dublino</a> (anche chiamato Dublino II) si basa sul principio secondo cui un solo Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo. In termini generali, questo significa che, quando un richiedente asilo arriva in un territorio, l’onere della migrazione è sul Paese di primo ingresso.<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> Esistono pero eccezioni per cui, sebbene un solo Stato membro sia competente per la richiesta d’asilo, non è necessariamente detto che questo sia quello di primo ingresso. Secondo quanto stabilito nel Capo III del regolamento, il Paese di primo ingresso non è competente nei seguenti casi:<br></p><br><ol><br> <li><span style="background-color: initial">se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l’esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore.</span></li><br> <li><span style="background-color: initial">Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.</span></li><br></ol><br><p style="text-align: justify"><br> Una volta accertato che il richiedente asilo non rientri in queste categorie, il Paese d’ingresso sarà quello competente per la pratica.<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> Inoltre, come confermato dal <a href=" rel="regolamento dublino eccezioni noopener" target="_blank">King’s Student Law Review</a>, qualora il Paese di primo ingresso abbia dei problemi sistemici e strutturali nell’accogliere i richiedenti asilo – portando a possibili violazioni di diritti umani – sarà neessario cercare un altro Stato membro per portare avanti la richiesta.<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> Alla luce di tutto questo, Di Battista risulta leggermente superficiale nel riportare le condizioni del regolamento, visto che non cita le possibili eccezioni alla regola del “primo Paese d’ingresso”.<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> <strong>Chi l’ha approvato? </strong><br></p><br><p style="text-align: justify"><br> Come anticipato, il Regolamento di Dublino risale alla Convenzione di Dublino datata 15 giugno 1990. La Convenzione è entrata in vigore tre mesi dopo – come stabilito dall’articolo 22 comma 3 – il primo settembre 1990 (e non luglio, come affermato da Di Battista). Al governo c’era effettivamente <a href=" rel="governo andreotti sesto mandato noopener" target="_blank">Andreotti, al sesto mandato</a>.<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> La seconda versione della convenzione – diventata quindi regolamento – risale al febbraio <a href=" rel="regolamento dublino 2003 noopener" target="_blank">2003</a>, e fu firmata durante il governo <a href=" rel="secondo governo berlusconi noopener" target="_blank">Belusconi II</a>, governo che si basava su una coalizione composta, tra gli altri, anche dalla Lega Nord (insieme a Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro, Nuovo Partito Socialista Italiano e Partito Repubblicano Italiano).<br></p><br><p style="text-align: justify"><br> La <a href=" rel="regolamento di dublino 2013 terza versione noopener" target="_blank">terza versione</a>, datata 26 giugno 2013, è stata approvata quando il Capo del governo italiano era proprio<a href=" target="_blank" rel="governo italiano enrico letta noopener"> Enrico Letta</a>. <br><br> <br><br> <strong>Il Verdetto</strong><br></p><br><p style="text-align: justify"><br> Di Battista è approssimativo nel riportare la data dell’adozione della convenzione, ma soprattutto nella spiegazione dei contenuti del regolamento, che non sempre obbliga i richiedenti asilo a rimanere in Italia. Questa svista gli costa la promozione piena.<br></p>